Bruxelles tutela i viaggiatori: stop agli aumenti improvvisi sui voli già acquistati e più diritti in caso di cancellazioni.
L’Unione Europea mette un freno ai rincari improvvisi nel settore dei trasporti aerei e rafforza le tutele per i consumatori. Con le nuove linee guida pubblicate l’8 maggio, la Commissione europea ha chiarito che le compagnie aeree non possono aumentare il prezzo di un biglietto già acquistato a causa del rincaro del carburante. Una pratica che, secondo Bruxelles, viola le norme europee sulla trasparenza tariffaria previste dal Regolamento n.1008/2008.

Le regole stabiliscono infatti che il prezzo finale del biglietto deve essere chiaro e completo già al momento dell’acquisto, comprensivo di ogni costo aggiuntivo. Proprio per questo motivo, qualsiasi modifica successiva del prezzo viene considerata illegittima.
Pacchetti vacanza: diritto di recesso senza penali oltre l’8%
Le novità riguardano anche i pacchetti turistici già prenotati. La Commissione ha precisato che, se il prezzo del viaggio aumenta di oltre l’8% a causa dell’adeguamento del carburante, il consumatore ha diritto a recedere dal contratto senza dover pagare alcuna penale.
Non solo. Gli organizzatori dei viaggi potranno applicare eventuali rincari soltanto rispettando condizioni precise: il viaggiatore dovrà essere informato in modo chiaro, comprensibile e almeno 20 giorni prima della partenza, con tanto di spiegazione dettagliata e calcolo dell’aumento richiesto.
In presenza di “circostanze inevitabili e straordinarie”, sia il tour operator sia il cliente potranno inoltre annullare il contratto, ottenendo un rimborso o un voucher entro 14 giorni.
Voli cancellati: il passeggero sceglie tra rimborso e alternativa
Le linee guida europee ribadiscono anche i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo. In tutte le ipotesi di cancellazione, il viaggiatore potrà scegliere tra:
- rimborso del biglietto;
- volo alternativo;
- rientro alla destinazione di partenza.
Il rimborso potrà avvenire in denaro oppure tramite voucher, ma la scelta spetterà sempre al passeggero e non alla compagnia aerea.
Nel caso in cui la cancellazione avvenga meno di 14 giorni prima della partenza, il vettore dovrà inoltre riconoscere un indennizzo economico, salvo alcune eccezioni. La compagnia potrà evitare il pagamento soltanto dimostrando che la cancellazione è stata causata da circostanze straordinarie inevitabili, nonostante tutte le misure ragionevoli adottate.
Secondo Bruxelles, una possibile carenza locale di carburante che impedisca le operazioni aeroportuali può rientrare tra queste circostanze eccezionali. Diverso invece il caso del semplice aumento dei prezzi del carburante, che non può essere utilizzato come giustificazione per evitare i risarcimenti ai passeggeri.
Carburanti alternativi: l’Europa apre al Jet A americano
Nel frattempo, il settore aereo sta valutando soluzioni per fronteggiare eventuali problemi di approvvigionamento negli aeroporti europei. Tra queste c’è la possibilità di utilizzare il carburante Jet A, largamente impiegato negli Stati Uniti, anche negli aeroporti che normalmente utilizzano il Jet A-1.
La Commissione europea ha chiarito che non esistono ostacoli normativi all’impiego del carburante americano, purché tutto il processo venga gestito e comunicato correttamente lungo la catena di approvvigionamento, garantendo i più elevati standard di sicurezza.
I grandi aeromobili, infatti, risultano generalmente certificati per operare con entrambe le tipologie di carburante, una soluzione che potrebbe aiutare il comparto aereo europeo ad affrontare eventuali criticità nei rifornimenti senza impatti diretti sui passeggeri.