In un paese con molti disabili, tanti lavoratori usufruiscono della Legge 104. Ecco le mensilità di stipendio hanno diritto.
Sono purtroppo tante le famiglie italiane che si trovano a dover assistere una persona disabile. In questi casi, la Legge 104 può essere una vera e propria ancora di salvezza. Si tratta infatti di una misura che prevede tutta una serie di agevolazioni, permessi, sconti ed esenzioni senza cui difficilmente sarebbe possibile affrontare situazioni complesse quanto dolorose. Un aspetto poco chiaro, tuttavia, riguarda il diritto alla tredicesima per chi usufruisce della 104, e in particolare del congedo straordinario. Facciamo il punto una volta per tutte.
Innanzitutto precisiamo che il congedo straordinario è disciplinato dalla legge 151 del 2001 e prevede un periodo di aspettativa dal lavoro per un massimo di 24 mesi per assistere coniuge, figli o familiari con disabilità grave. Con un’indennità mensile erogata dall’Inps e calcolata sull’ultima retribuzione ricevuta prima del congedo. Proprio qui sorge l’interrogativo: a dicembre spetta anche la tredicesima mensilità?
La tredicesima è per definizione una mensilità extra calcolata sui mesi effettivamente lavorati, per cui il lavoratore o la lavoratrice che fruisce del congedo straordinario per assistere un familiare con disabilità non hanno diritto a percepirla. O meglio, la tredicesima sarà calcolata solo sui mesi di lavoro effettivo nell’arco di un intero anno. A pronunciarsi in materia è stato anche il Tribunale di Roma con la sentenza 5313 del 6 giugno 2022, stabilendo che l’indennità corrisposta ai lavoratori in congedo non ricomprende i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità.
Nel dettaglio, i giudici hanno evidenziato che l’ammontare dell’indennità di congedo dev’essere limitato alle voci fisse e continuative della retribuzione, per cui vanno escluse le mensilità aggiuntive. Come spesso accade nel nostro paese, però, esistono altre decisioni di senso contrario.
La circolare n. 14 dell’Inps del 2007 spiegava infatti che nel calcolo dell’importo dell’indennità di congedo straordinario per assistere un soggetto disabile devono rientrare anche le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima). Tale orientamento è stato superato con l’art. 4, c. 1, lettera b, del decreto legislativo n. 119 del 2011.
Diverso è il caso di chi usufruisce dei tre giorni di permessi retribuiti: in questo caso la tredicesima viene riconosciuta. E c’è un’altra eccezione che conferma la regola: il congedo di maternità, che dà diritto alla tredicesima mensilità nonostante il periodo non lavorato.
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