Se il volo ritarda è possibile richiedere un risarcimento anche se le stesse compagnie lo rifiutano: la legge spiegata dall’esperta.
Come negarlo, un volo in ritardo può causare non pochi danni, rovinando viaggi programmati, o addirittura, intaccando opportunità lavorative. Quando si viaggia per lunghe distanze è difficile prevedere gli ipotetici disguidi. Tuttavia, se questi sono tali da causare un disagio significativo, la compagnia aerea è tenuta a rimediare all’inconveniente.
Per fortuna non tutto è perso, almeno per quanto riguarda il costo del biglietto. In primo luogo, il passeggero, oltre alla normativa comunitaria recepita a livello nazionale, può fare riferimento alla guida fornita dall’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), l’autorità italiana per la regolazione tecnica, la certificazione, la vigilanza e il controllo nel settore dell’aviazione civile.
Questa guida è denominata ‘Carta dei diritti del passeggero’ e contiene tutte le informazioni essenziali per il viaggiatore, compresi i suoi diritti e doveri. Per quanto riguarda il rimborso? A rispondere a tutti i dubbi è stata Maria Greco sulla rivista di DiPiùTv.
Sebbene il risarcimento sia un diritto lecito da parte del passeggero in caso di ritardo prolungato, è bene conoscere la normativa nel dettaglio. Questo, al fine di non cadere in spiacevoli situazioni. A porre il quesito è stato un lettore di DiPiùTv, che non solo ha subito un ritardo del suo volo di oltre tre ore, ma a seguito di un ‘suggerimento’ della stessa compagnia aerea di richiedere il rimborso del biglietto, ha ottenuto una secca opposizione dalla stessa.
In sostanza, dopo aver richiesto il risarcimento di 250 euro, con tanto di modulistica, la compagnia aerea ha rigettato la richiesta sostenendo che si trattasse di ‘un evento eccezionale’. Sarà pur stata un’occasione particolare, ma la legge non ammette eccezioni in tal senso.
Come si legge sul settimanale, se la compagnia aerea non ha versato l’indennizzo previsto per i ritardi superiori a tre ore su voli fino a 1.500 chilometri, è necessario avviare una procedura di conciliazione presso l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART). Questa procedura, istituita per risolvere controversie nei trasporti aerei, ferroviari o autobus, deve essere seguita prima di intraprendere azioni legali, a condizione che sia stato presentato un reclamo al vettore e non si sia ricevuta una risposta soddisfacente entro 30 giorni.
L’istanza di conciliazione deve essere presentata entro un anno dal reclamo originale e avviene tramite la piattaforma ‘Concilia Web’ dal sito dell’ART. Un conciliatore nominato dall’ART gestisce le comunicazioni tra le parti; mentre la domanda può essere fatta in autonomia o con l’aiuto di un professionista. Se si raggiunge un accordo, viene redatto un verbale utilizzabile per un pignoramento in caso di inadempienza del vettore. In caso contrario, la richiesta di compensazione per il ritardo del volo può essere presentata in tribunale.
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