Successioni e donazioni: quanto paghi di tasse adesso ed attenzione al legato

Gli eredi devono versare le imposte di successione, da calcolare al netto di una serie di elementi. Vanno considerati anche i legati?

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito a quanto ammontano le tasse di successione e donazione, anche in relazione al cosiddetto legato di genere.

Come si calcolano le tasse di successione?
Come si calcolano le tasse di successione? (linkcoordinamentouniversitario.it)

Quest’ultimo consiste nella disposizione testamentaria con la quale si lascia al legatario un diritto di credito nei confronti di un erede oppure di un altro legatario, che ha l’obbligo di prestare beni di pari qualità e quantità a quelli indicati dal testatore.

Con la Circolare n. 19/E del 6 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha specificato la differenza tra il legato di specie e il legato di genere. Il primo riguarda la proprietà di un bene determinato o di un altro diritto in capo al testatore, per il quale la proprietà passa immediatamente al legatario in seguito alla morte del de cuius.

Il legato di genere, invece, si riferisce a una cosa determinata soltanto nel genere e comporta l’obbligo, per l’onerato, di eseguire una prestazione a favore del legatario che, invece, acquisisce un diritto di credito nei confronti dell’onerato.

 

I legati influiscono sul totale dell’eredità? La pronuncia della Corte di Cassazione

Per quanto riguarda la determinazione degli oneri fiscali, l’art. 8, comma 1, del Tus stabilisce che il valore totale dell’asse ereditario si calcola effettuando la differenza tra l’ammontare complessivo dei beni e dei diritti al momento dell’apertura della successione e l’ammontare delle passività e degli oneri. Il comma 3 dell’art. 8 del Tus, poi, aggiunge che il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è calcolato al netto dei legati e degli altri oneri.

L'influenza dei legati sull'eredità
L’influenza dei legati sull’eredità (linkcoordinamentouniversitario.it)

Il legato di genere, però, poiché consiste in un debito dell’erede, non incide sul valore dell’eredità e, dunque, non viene sottratto dalla stessa, a differenza del legato di specie. In virtù della previsione dell’art. 8, comma 1, del Tus, secondo la quale il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è calcolato “al netto dei legati“(senza distinzione alcuna), vanno considerati sia quelli di genere sia quelli di specie.

In merito è intervenuta anche la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24421/2020, che ha specificato che anche il legato di genere, a differenza del legato di specie, ha effetti obbligatori, cioè non produce effetti immediatamente traslativi dei diritti ereditari. Attribuisce solo al legatario un diritto di credito nei confronti dell’onerato e, di conseguenza, anche il legato pecuniario, ai fini fiscali, va escluso dal calcolo del valore dell’eredità. Va, tuttavia, differenziato dalle passività deducibili, ossia i debiti del defunto, le spese mediche e quelle funerarie.

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