Molti lavoratori si chiedono se mettersi in malattia comporti la mancata maturazione di tredicesima e quattordicesima. Ecco come funziona.
La tredicesima e la quattordicesima rappresentano due benefici aggiuntivi che i dipendenti possono percepire in aggiunta al salario mensile. Sono regolamentati dalla legge italiana e sono considerati parte integrante del compenso annuale dei lavoratori dipendenti. Entrambe queste indennità sono calcolate in base al numero di mesi effettivamente lavorati durante l’anno solare e vengono erogate in proporzione al periodo di lavoro svolto.
La tredicesima mensilità, comunemente chiamata “tredicesima”, consiste in un’indennità aggiuntiva corrisposta al dipendente in occasione delle festività natalizie, solitamente nel mese di dicembre. La sua importanza economica è significativa, in quanto rappresenta una sorta di bonus che aiuta i lavoratori a far fronte a spese extra durante le festività.
La quattordicesima mensilità, detta anche “tredicesima anticipata”, è una somma aggiuntiva erogata ai lavoratori dipendenti, solitamente nel mese di giugno. La sua funzione è simile a quella della tredicesima, ma viene erogata a metà dell’anno per consentire ai lavoratori di avere un ulteriore supporto finanziario in un periodo in cui le spese possono essere particolarmente elevate, come ad esempio durante le vacanze estive. Ma cosa accade quando ci si mette in malattia?
Tredicesima, quattordicesima e malattia: cosa succede
Una questione che spesso suscita dubbi è se la tredicesima e la quattordicesima maturino anche durante le assenze per malattia. La risposta è sì: durante la malattia, il dipendente continua a maturare sia la tredicesima che la quattordicesima in base al rapporto di lavoro. In altre parole, ogni mese di lavoro effettivo contribuisce al calcolo di queste indennità. E questo indipendentemente dalla presenza o dall’assenza del dipendente sul luogo di lavoro a causa di una malattia.
Tuttavia, la questione dell’erogazione di tredicesima e quattordicesima durante il periodo di malattia può variare a seconda delle normative aziendali e contrattuali. In alcuni casi, l’obbligo di erogare integralmente queste indennità durante il periodo di malattia può ricadere sul datore di lavoro.
Questo può essere stabilito da specifiche clausole contrattuali o da accordi sindacali. In questi casi, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al dipendente l’intera somma spettante, indipendentemente dall’eventuale integrazione prevista. Nel caso in cui il datore di lavoro non sia obbligato a integrare le somme erogate dall’INPS durante il periodo di malattia, la gestione dell’erogazione della tredicesima e della quattordicesima può essere suddivisa tra l’INPS e il datore di lavoro.
Questo significa che, durante la liquidazione di queste indennità, l’INPS può corrispondere al dipendente la parte di tredicesima e quattordicesima maturata durante il periodo di malattia. Mentre il datore di lavoro può essere responsabile del versamento delle eventuali integrazioni dovute. Ma in conclusione si può dire che anche durante la malattia questi benefici spettano di diritto al lavoratore.