In arrivo tante novità per quanto riguarda la Legge 104 e soprattutto il congedo: cosa bisogna sapere sulla tredicesima e quattordicesima
Ebbene sì, è arrivata la comunicazione ufficiale e soprattutto la spiegazione da parte dell’INPS: all’interno di questa, infatti, l’INPS ci tiene a ribadire quella che è la sua posizione in merito alla composizione dell’indennità e soprattutto sul funzionamento del congedo straordinario.
Come ben sappiamo, infatti, secondo l’articolo 42, comma 5 della Legge 104 è prevista una indennità specifica per quelli che sono i periodi richiesti da un soggetto in merito all’assistenza di familiari disabili che si trovano in una situazione di gravità. Il tema che oggi vogliamo affrontare, però, riguarda nello specifico la tredicesima e la quattordicesima. Vale a dire, le due mensilità aggiuntive rispetto a quelle normalmente stabilite.
Ma cerchiamo dunque di capire quelle che sono le specifiche messe in atto proprio dall’INPS nel corso di un messaggio risalente al 4 gennaio dell’anno in corso per quanto riguarda le voci fisse e continuative del trattamento. In primo luogo, dunque, bisogna sapere che questa specifica indennità è riservata a coloro che chiedono un congedo straordinario biennale, come già detto per l’assistenza di familiari disabili, ma chi sono nello specifico coloro che possono beneficiarne?
Dunque, a beneficiarne sono tutti i lavoratori facenti parte del settore privato e nella misura dell’ultima retribuzione percepita, vale a dire quella dell’ultimo mese in cui si era a lavoro in modo regolare prima del congedo in questione. Non è invece possibile conoscere quello che potremmo definire un tetto massimo complessivo di indennità, in quanto questo viene invece ricalcolato e dunque rivalutato ogni anno secondo quelli che sono gli indici Istat.
Per fare un esempio, sappiamo che nel corso del 2023 per un importo massimo di 40.366 euro abbiamo avuto dei contributi figurativi annui corrispondenti a 11.320 euro. Altro aspetto importante riguarda per cosa questo periodo di congedo può essere utile: ebbene, nonostante ci dia la possibilità di ottenere l’indennità, non possiamo invece utilizzare questo periodo per poter maturare delle ferie. Al contrario, invece, sono validi per quanto riguarda il calcolo dell’anzianità assicurativa.
Ma dunque, in conclusione, cosa sappiamo invece per quanto riguarda la tredicesima e la quattordicesima? Ebbene, a differenza di quanto si potrebbe pensare, in realtà l’INPS ha chiarito con la sua circolare che in questo caso si parla ormai di un qualcosa di fisso e ricorrente, dunque non più legato al merito del soggetto. E, proprio per questo motivo, potendolo ritenere affine allo stipendio, possiamo anche considerarlo tra le voci computabili nel conteggio del congedo straordinario.
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