Tutti i chiarimenti per i lavoratori tutelati dalla Legge 104 per quanto riguarda il congedo straordinario e la tredicesima. Cosa dice INPS.
La Legge 104 è stata introdotta nel 1992 per tutelare le persone che sono portatrici di disabilità e anche chi si prende cura di loro. Questi diritti sono tutelati anche nel mondo del lavoro e permettono al diversamente abile di far sentire meno il peso della sua condizione, garantendo al portatore di handicap di poter avere gli stessi diritti dei suoi colleghi che non sono limitati dallo status di disabile.
Il disabile (o il caregiver) ha così diritto a permessi da parte dell’azienda che il lavoratore può usare anche in modo frazionato in un mese. Il congedo straordinario è un altra tutela che spetta al caregiver o al lavoratore, rispettivamente per potersi assentare dal luogo di lavoro a causa della sua disabilità o per curare un parente che è a suo carico, come ad esempio la madre che si occupa del figlio portatore di handicap.
Congedo straordinario 104: i chiarimenti INPS
Il congedo straordinario ha la durata massima due anni ed è retribuito. Spetta alla persona che segue il disabile e si sommano ad altri congedi non retribuiti già fruiti. Chi si trova in situazione di grave handicap ha diritto a questa forma di tutela e assistenza da parte dei famigliari individuati dalla legge. Durante questo periodo il lavoratore ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultimo stipendio. Recentemente in merito a questo è arrivato un chiarimento dell’INPS.
Con il messaggio 30 del 4 dicembre, l’Inps ha fornito alcune precisazioni sui criteri della tredicesima e quattordicesima per l’indennità del congedo straordinario. Nel calcolo dell’indennità, ha precisato l’ente previdenziale, deve essere compreso il rateo delle mensilità aggiuntive, le gratifiche e l’indennità e sono esclusi gli elementi variabili della retribuzione come quelli legati alla presenza.
L’Inps, sulla natura delle mensilità suppletive, ha precisato che la 13esima trova fondamento normativo nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946 n. 263 che prevede che agli statali è concessa a titolo di gratificazione la 13esima da corrispondere alla data del 16 dicembre di ogni anno o il giorno prima se cade in un giorno festivo.
Questa oggi viene corrisposta a tutti i dipendenti pubblici e ai privati. Questa, dunque, è diventata un emolumento corrente fisso di natura non diversa dallo stipendio e viene corrisposta ogni anno, a prescindere dal merito. In conclusione è diventata un diritto di tutti i lavoratori che assistono i disabili.