Bonus casa, la CILA non è più un ostacolo: ora puoi trasformare gli spazi con una gestione più agile della burocrazia.
Affrontare i lavori di recupero e rinnovamento di un edificio può essere un’esperienza entusiasmante, ma anche un percorso intricato tra normative e adempimenti burocratici. Nel mondo dell’edilizia, uno dei passaggi spesso richiesti è l’invio della CILA, o “Comunicazione Inizio Lavori Asseverata”, al Comune di residenza.
Tuttavia, come in ogni storia, ci sono eccezioni e scorciatoie. Scopriamo insieme quando è possibile saltare l’iter della CILA, esplorando le opzioni più agili, come l’autocertificazione, le diverse tipologie di interventi edilizi e le loro peculiarità normative.
Grazie agli ultimi dettami dell’Agenzia delle Entrate, è possibile capire quando la CILA o altri titoli abilitativi possono essere evitati, optando invece per un’opzione più snella: l’autocertificazione direttamente al Comune.
Il Fisco distingue varie forme di abilitazione amministrativa in base alla natura degli interventi edilizi: concessione, autorizzazione, o comunicazione di inizio lavori. Quando non è richiesto alcun titolo abilitativo per godere di agevolazioni fiscali come crediti e detrazioni, entra in gioco la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, meglio conosciuta come autocertificazione. In questo documento, si specifica la data di inizio dei lavori e si attesta che gli stessi rientrano tra quelli agevolabili.
Secondo il decreto legislativo n. 222/2016, l’attuale disciplina prevede diverse categorie di interventi:
La disciplina attuale esclude la necessità della CILA per gli interventi di edilizia libera, quali la messa a norma di edifici e impianti, la prevenzione di atti illeciti, la cablatura degli edifici, il controllo dell’inquinamento acustico, gli interventi per il risparmio energetico con focus sulle fonti rinnovabili e quelli volti alla prevenzione degli infortuni domestici.
Chiarezza ulteriore è stata fatta con il decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2 marzo 2018, con il “Glossario Unico” delle opere realizzabili in attività di edilizia libera, e dalla Tabella A allegata al decreto legislativo n. 222/2016, che dettaglia il titolo edilizio richiesto per ciascun tipo di intervento nella “Sezione II – Edilizia.”
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