In caso di inadempienza relativa al pagamento dell’assegno di mantenimento dei figli, cosa si rischia secondo la legge? Scopriamolo insieme.
Quando, a seguito di una separazione o di un divorzio, ad un genitore viene riconosciuto il diritto di ottenere un assegno di mantenimento per accudire dignitosamente i figli a carico, ed all’altro il dovere di versarlo regolarmente, se ciò non capita – ovvero se il versamento risulta omesso per uno o più mesi – quali sono le conseguenze ed i rischi per il genitore inadempiente (ovvero per il genitore che non paga)?
Ebbene, per risolvere il problema la legge prevede misure specifiche tanto in ambito civile quanto in ambito penale. Sono situazioni purtroppo particolarmente spiacevoli ed anche, in molti casi, assai complesse. Tuttavia da affrontare. Partiamo quindi da un principio: per il genitore che si vede sottratto il diritto riconosciuto al sostegno del mantenimento dei figli a carico tramite l’assegno, è possibile denunciare il coniuge o ex-coniuge inadempiente.
E non solo: un’altra possibilità sempre più di sovente adottata è quella di richiedere l’affidamento esclusivo dei figli proprio a causa del mancato mantenimento. In questo modo, se la richiesta viene accolta, il genitore che accudisce i figli può ottenere l’estromissione definitiva dell’altro genitore, che, da un lato, non avrà più facoltà di prendere decisioni relative ai figli e, dall’altro, rischia di ritrovarsi con i propri beni sottoposti ad esecuzione coattiva. Proviamo a capire meglio di cosa si tratta.
La perdita dell’affido e la denuncia penale
Il genitore che non provvede al mantenimento dei figli imposto a seguito di una separazione o di un divorzio, rischia quindi di perdere l’affidamento condiviso. Quando il giudice constata che l’inadempienza del genitore è causata da un effettivo disinteresse materiale e morale, allora con ogni probabilità si risolverà a garantire l’affidamento esclusivo all’altro genitore.
Ciò comporta che qualsiasi aspetto decisionale riguardante le scelte educative del figlio, potrà essere preso solo ed esclusivamente dal genitore che lo accudisce, essendo la condotta del genitore inadempiente ritenuta dalla giurisprudenza come una grave “violenza economica”, rimediabile anche attraverso l’applicazione di esecuzioni coattive dei beni che possiede per ristabilire l’equilibrio economico dell’altro genitore.
Inoltre, da un punto di vista penale, l’articolo 570 bis inserito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo del primo Marzo 2018 prevede per il genitore inadempiente una pena assai severa: ovvero fino ad un anno di reclusione o un’ammenda da 103,00 a 1.032,00 Euro. In caso l’inadempienza sia dovuta a sopraggiunte difficoltà economica, come ad esempio la perdita del lavoro, l’eventuale modifica dell’importo dell’assegno deve essere comunque disposta da un giudice tramite uno specifico provvedimento. In caso di necessità di approfondimento, è consigliabile rivolgersi ad un avvocato matrimonialista esperto in materia.