Novità in arrivo dall’INPS sulle sanzioni e gli interessi su pagamenti in ritardo. Scopri cosa succede se ti trovi in questa situazione.
Spesso è necessario richiedere che i pagamenti dei contributi vengano dilazionati, soprattutto in questi mesi di inflazione, dove spesso non è semplice coprire tutte le spese straordinarie. Purtroppo, sono in arrivo brutte notizie per chi ha dilazionato il versamento dei contributi e per chi ha omesso o pagato in ritardo i propri contributi. Difatti, con la circolare n. 81 del 19 settembre, l’INPS avverte i contribuenti che arriveranno interessi e sanzioni più elevante a partire dal 20 settembre.
Con un tasso di interesse più alto sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema, innalzato con una decisione del 14 settembre di 25 punti base, il tasso di interesse dal 20 settembre 2023 sarà pari al 4,50%. Questo incide inevitabilmente sulla determinazione del tasso di dilazione e differimento sugli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme previdenziali e assistenziali. Non solo, incide anche sulla misura delle sanzioni civili ex art.116, co.8 lett. a) e b) e comma 10 della Legge n. 388/2000.
L’aumento sarà attivo dal 20 settembre ma non riguarderà i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso d’interesse precedentemente in vigore. Verrà applicato alle rateazioni presentate a partire dalla suddetta data. L’interesse di dilazione per regolarizzare ratealmente i debiti per contributi e sanzioni civili sarà pari al tasso del 10,50% annuo. Qualora si sia stati autorizzati al differimento del termine per il versamento dei contributi, il nuovo tasso d’interesse si applicherà comunque alla contribuzione di settembre.
Qual è il regime sanzionatorio per omissione contributiva
L’innalzamento del tasso d’interesse sulle principali operazioni di rifinanziamento deciso dalla Banca Centrale Europea ha ripercussioni ovviamente anche sulle sanzioni. Le sanzioni saranno pari al 10% in ragione d’anno per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi ex art.116 lett. a), co.8 della L.n.388/2000. Lo stesso varrà per le sanzioni previste nell’ipotesi del medesimo articolo, co. lett. b) secondo periodo.
Resta ferma in caso di evasione fiscale la sanzione del 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro i termini di legge. Nel caso di omesso o ritardato versamento, entro il termine di scadenza stabilito dalla legge, dei contributi dovuti mensilmente o periodicamente, per ogni giorno di ritardo è dovuta la sanzione civile. La sanzione così calcolata non può superare il 40% (cosiddetto tetto) dell’importo dei contributi dovuti. Raggiunto tale limite, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora.