L’Agenzia delle Entrate ha avviato i controlli su corsi e lezioni private, fornendo chiarimenti sugli adempimenti fiscali: ecco cosa sapere.
Il Fisco italiano ha fornito tramite l’interpello n. 63 dell’8 marzo 2024 dei chiarimenti su corsi e lezioni private di docenti titolari di cattedra. L’ente ha specificato che il regime forfettario e il regime fiscale sono tra loro incompatibili.
L’Agenzia replica ad una domanda inerente all’articolo 1, commi da 13 a 16, della legge 30 dicembre 2018 che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% sui compensi derivati dallo svolgimento di lezioni private da parte di docenti titolari di cattedra.
L’ente specifica che l’insegnante titolare di cattedra che fornisce lezioni private e relativi adempimenti debba essere tassato. Facciamo, quindi, chiarezza su questo scenario affinché i controlli dell’Agenzia delle Entrate abbiano esito positivo.
L’Agenzia dell’Entrate ricorda che l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 dispone, sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni svolta dagli insegnanti titolari di cattedre nelle scuole di ogni grado e ordine, l’applicazione di un’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15%, salvo la presenza dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari.
In merito al regime agevolato sono stati forniti dei chiarimenti tramite la circolare n. 8/3 del 10 aprile 2018, paragrafo 1.8, nella quale si precisa che le cifre tassate con l’imposta sostitutiva non rientrano nella formazione del reddito totale, né rilevano, in assenza di una determinata e diversa disposizione, ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre possibili agevolazioni di natura fiscale.
Queste disposizioni prevedono un regime “speciale” di carattere sostitutivo ai fini della tassazione del reddito, basato sull’applicazione dell’imposta sostitutiva sui compensi derivati da corsi e lezioni private. La normativa non dispone dei presupposti e degli obblighi previsti dalla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, per la quale si applicano le regole ordinarie.
Da segnalare che l’articolo 10, primo comma, n. 20 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l’esenzione da Iva sulle lezioni inerenti a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Data l’incompatibilità tra regime forfettario e quello speciale, il docente deve ragionare sul mantenimento della partita Iva.
Deve quindi valutare se applicare il forfettario con l’aliquota del 15%, senza applicazione dell’Iva, ma con obbligo di fatturazione oppure applicare il regime speciale con applicazione dell’imposta Irpef del 15% sui compensi derivati dall’attività svolta e con obbligo di fatturazione.
Il bagno è uno degli ambienti più utilizzati e funzionali della casa, e mantenere un…
Il colosso dell'e-commerce Amazon non sembra perdere un solo colpo: basti pensare che ha registrato…
L'autunno è la stagione perfetta per sperimentare nuovi colori nel trucco, e il rossetto è…
Questi segni zodiacali vivranno un mese ricco di soddisfazioni professionali, con molte opportunità, offrendo loro…
Prima di accedere all'home banking, è fondamentale fare un controllo per evitare di cadere vittima…
La miscela casalinga che aiuta a prevenire che i panni sbiadiscano è una soluzione efficace…