La proposta di Link Coordinamento Universitario per il parere del CNSU riguardante il decreto di riparto del Fondo per il finanziamento ordinario delle università per l’anno 2015.
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
VISTO
– l’articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l’incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l’efficacia e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all’articolo 2, comma 428, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, e’ ripartita prendendo in considerazione la qualità dell’offerta formativa e i risultati dei processi formativi e la qualità della ricerca scientifica;
– l’articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n.240, in cui si prevede che all’articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n.180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n.1 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis “gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse”;
– l’articolo 60, comma 1, del decreto legge 69 del 21 giugno 2013, convertito dalla legge del 9 Agosto 2013, n. 98, il quale dispone che “La quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell’incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse (di seguito denominata ≪quota premiale≫ ndr.) è determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l’anno 2014, al 18 per cento per l’anno 2015 e al 20 per cento per l’anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento. Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall’Agenzia nazionale per la valutazione dell’università e della ricerca (ANVUR).”
– i tagli previsti dalla legge 23 dicembre 2014, n.190 per un importo pari a 34 milioni di euro per l’anno 2015 e 32 milioni di euro per i successivi anni a partire dall’anno 2016;
CONSIDERATO
– che l’importo totale del fondo di finanziamento ordinario previsto per l’anno corrente comporta un taglio complessivo pari a circa 87 milioni di euro rispetto al 2014, e che tale taglio si aggiunge ai numerosi tagli lineari subiti dal 2009 ad oggi;
– che, in riferimento alla quota base destinata alle università, la diminuzione dei finanziamenti ammonta a circa 175 milioni di euro rispetto al 2014;
– che il leggero aumento del fondo per l’anno 2014 pari allo 0,8%, non ha costituito un’inversione di rotta per il rifinanziamento generale del sistema universitario così come paventato dal MIUR;
– che l’importo della quota base, pari a 4.910.393.516, sarà distribuito in una percentuale del 25 % in base al criterio del costo standard per studente, definito nel decreto interministeriale n.893 del 9 dicembre 2014;
– il continuo incremento dell’ammontare della quota premiale dal 13,5% del 2013 fino ad arrivare al 20% per il 2015 in assenza di un proporzionale aumento dei finanziamenti generali al sistema universitario;
– che la quota premiale è distribuita per il 65% sulla base dei risultati della VQR, il cui algoritmo è fortemente criticato da più fonti, provenienti da larga parte della comunità accademica;
– la scelta di introdurre un indicatore della didattica, con un peso del 12% della quota premiale, che ha come parametro il numero di studenti regolari che abbiano conseguito almeno 20 crediti nell’anno solare;
– che il meccanismo di distribuzione dei fondi si inserisce in un sistema di risorse scarse, in cui la competizione tra gli atenei si traduce in un eccessivo definanziamento degli atenei considerati “non virtuosi”, mettendo a rischio la gestione ordinaria di tali atenei attraverso l’offerta didattica attuale e l’impossibilità di mettere in campo azioni di miglioramento;
– che ancora una volta gli indicatori costituenti la quota premiale vengono modificati ex-post impedendo agli atenei di sviluppare una qualsiasi forma di programmazione e miglioramento, non essendo preceduti da linee guida del ministero;
– che la scelta di reintrodurre un parametro relativo ai risultati in termini di CFU per quanto riguarda la didattica e che tale parametro aumenti drasticamente a 20 CFU, non costituisce, di fatto, un indicatore di inattività degli studenti ma di produttività degli stessi, indipendentemente dalla reale qualità della didattica erogata e delle risorse a disposizione a supporto del processo formativo;
– la presenza della c.d. quota di accelerazione all’interno dell’intervento perequativo, che inserisce una componente non perequativa tesa a distribuire i fondi che avanzeranno dal riequilibrio a favore degli atenei che hanno una valutazione migliore all’interno della quota premiale.
RITIENE
– che in un contesto di continuo definanziamento dell’università pubblica perpetrato per anni, al quale si aggiunge un contesto di drastica crisi economica, vadano disposte forti misure di rifinanziamento del sistema universitario e della ricerca, in modo da garantire a tutti gli atenei le risorse necessarie a mantenere il livello attuale di prestazioni e di provvedere agli investimenti necessari al miglioramento della qualità della didattica e della ricerca;
– che la quota di salvaguardia posta al -2% da un lato, sia un segnale positivo, stante a significare che non si intende ulteriormente pregiudicare i bilanci degli atenei rispetto a quanto decretato negli anni passati, ma, dall’altro, che tali bilanci risultino ugualmente in forte squilibrio a seguito dei continui tagli perpetrati nel corso degli anni e dall’incertezza dei criteri di valutazione a priori;
– che l’aumento della quota di costo standard di soli 5 punti percentuali rispetto al 2014 sia un segnale positivo rispetto a quanto annunciato come previsione per il 2015 (40%), in quanto il costo standard costituisce certamente un modello di distribuzione migliore rispetto a quello del costo storico, ma in assenza di ulteriori finanziamenti per sostenere gli atenei nel periodo transitorio e la necessità stessa degli atenei di avere a disposizione risorse adeguate così come evidenziato dal calcolo dei costi standard, un suo rallentamento diventa necessario per evitare di aggravare la sostenibilità dei bilanci degli atenei non essendo possibile un’adeguata programmazione degli investimenti;
– che in occasione della volontà di inserire gradualmente il costo standard come principale paramentro di distribuzione della quota sia necessario un ripensamento degli indicatori di tale quota in accordo con il CNSU e il CUN, in modo da renderlo realmente efficace nella distribuzione delle risorse senza penalizzare eccessivamente gli atenei più piccoli a vantaggio degli altri;
– che sia necessario ripensare totalmente ai meccanismi premiali attuali, basati su un concetto punitivo di merito, e sostituirli con meccanismi che favoriscano e sostengano economicamente una programmazione degli interventi migliorativi all’interno degli Atenei, con il fine di sanare il dislivello attualmente presente tra le diverse università italiane;
– che la quota premiale vada scorporata dall’importo del FFO, stabilendo poi dei livelli minimi di qualità, omogenei su tutto il territorio nazionale, che una volta superati permettano di accedere a tale quota, affinché si raggiunga l’obiettivo per la quale è stata istituita con la L 1/09, ossia essere strumento di miglioramento e di stimolo alla riforma interna degli atenei, consentendo di non abbassare il livello dell’offerta formativa e della ricerca e non tralasciare le specificità territoriali;
– che l’ennesimo aumento della quota premiale pari a 2 punti percentuali rispetto all’anno precedente (18% nel 2014), in assenza di un equivalente aumento della quota complessiva di FFO, costituisca l’ennesimo aggravio agli sbalzi finanziari degli atenei, con la conseguenza che tale quota risulti di natura punitiva e non premiale;
– che sia necessario porre un limite all’aumento di finanziamenti per ogni ateneo in aggiunta alla quota di salvaguardia in modo da evitare eccessivi squilibri sui bilanci degli stessi da un anno al successivo, soprattutto in assenza di un modello di finanziamento basato su stanziamenti triennali e non annuali;
– che gli indicatori costituenti la quota premiale prevedano una eccessiva predominanza della parte relativa ai risultati della ricerca (65%) con particolare riferimento alla VQR 2004-2010;
– che tale quota riferita alla VQR risulta assolutamente non idonea ad una effettiva valutazione degli atenei, in quanto eccessivamente datata rispetto all’anno in corso, risalendo al periodo 2004-2010;
– che l’indicatore della didattica contenuto nella quota premiale costituisce un chiaro attacco, ingiustificato, alla categoria di studenti che per svariate ragioni personali, di salute o familiari risultano “lenti”, legando di fatto i risultati meramente quantitativi della propria carriera accademica in termini di finanziamento all’ateneo;
– che equiparare gli studenti che conseguono meno di 20 crediti in un anno agli studenti che con lo stesso metro di valutazione venivano identificati fino al 2013 come inattivi porti ad uno stravolgimento illegittimo del concetto di inattività e il rischio che gli atenei scarichino tale mancato introito direttamente sulla contribuzione di tali studenti;
– che tale indicatore non permetta una misura efficace della qualità della didattica erogata dagli atenei e che rischi, viceversa, di avvallare dinamiche contrarie a danno della buona preparazione dei laureati;
– che l’indicatore “internazionalizzazione della didattica”, considerando solo i CFU degli studenti in corso, esclude, senza nessuna ragione particolare, gli studenti fuoricorso, non prevedendo inoltre nessun correttivo riferito alle variabili di contesto, tenendo quindi conto dell’ambiente socio- culturale in cui vive un ateneo e che può pregiudicare fortemente la sua capacità di favorire la mobilità studentesca;
– che sia necessario incentrare la distribuzione della quota premiale sulle azioni messe in campo da ciascun ateneo per favorire la buona preparazione degli studenti attraverso strumenti quali corsi di recupero, disponibilità di materiale didattico online, ore di didattica supplementare, di esercitazioni e di laboratorio;
ESPRIME
Parere negativo riguardo la distribuzione dei fondi secondo il modello presentato, ponendo come punto cardine l’urgente rifinanziamento di tutto il sistema universitario.