IL NOSTRO PARERE SULLA PROROGA DEL DECRETO FEDELI

by / Commenti disabilitati su IL NOSTRO PARERE SULLA PROROGA DEL DECRETO FEDELI / 1828 View / 4 Maggio 2019

STOP AL REGOLAMENTO “FEDELI” PER I NEO-LAUREATI IN MEDICINA:
si torna al vecchio esame di Stato. Dubbi sul tirocinio.

Con la presentazione del Decreto Legge denominato “D.L. Sanità Calabria”, l’attuale Governo ha presentato una disciplina atta ad intervenire su numerose questioni in riferimento alla situazione critica della Regione Calabria. Come prassi, all’interno del testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 2019, si trovano anche modifiche alla normativa generale.
Nello specifico appare di rilevante importanza quanto stabilito dall’Art. 12 del predetto D.L., il quale afferma, al suo primo comma:
“Art. 12 – (Disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e sui medici di medicina generale)
1. Per consentire agli atenei una migliore organizzazione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, il termine di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58 decorre dalla sessione di esame del mese di luglio 2021. Alle prove di esame relative agli anni 2019 e 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445.”
Ciò che appare dal testo normativo è che, successivamente alle varie denunce e richieste che le associazioni hanno mosso al MIUR (anche a seguito della mancata indizione dell’esame di Luglio 2019 e della mancanza di uniformità di disciplina nelle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato di Febbraio e Luglio 2019), il Governo è intervenuto per tentare di recepire tali istanze, prevedendo una generale proroga del vecchio regolamento dell’esame di Stato (D.M. 445/2001) in sostituzione del nuovo, che viene di fatto, da tale norma, sospeso per intero.
Ma quali problemi rischia di generare questa scelta?

1. Dubbi sul Tirocinio Pratico-valutativo nel periodo universitario.
Per prima cosa, è bene sottolineare come il DM 58/2018 c.d. “Regolamento Fedeli” (quello del quale la disciplina viene prorogata totalmente al mese di Luglio 2021) era già entrato in vigore, ed alcune norme dello stesso erano già divenute efficaci, generando ovviamente un interesse legittimo negli studenti che iniziavano i tirocini professionalizzanti o quelli pratico-valutativi di cui all’art. 3.:

2. Il tirocinio pratico-valutativo dura complessivamente tre mesi, è espletato durante i corsi di studio di cui all’articolo 1, comma 11, non prima del quinto anno di corso e purché siano stati sostenuti positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro anni di corso previsti dall’ordinamento della sede dell’università, ed è organizzato secondo quanto stabilito dagli ordinamenti e dai regolamenti didattici di ciascun corso di studi.
3. Il tirocinio pratico-valutativo concorre sia all’acquisizione dei 60 crediti formativi universitari, di seguito CFU, di attività formativa professionalizzante previsti dall’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia sia al raggiungimento delle 5.500 ore di didattica di cui alla direttiva 2013/55/CE.
4. Ad ogni CFU riservato al tirocinio pratico-valutativo devono corrispondere almeno 20 ore di attività didattica di tipo professionalizzante e non oltre 5 ore di studio individuale.
5. Il tirocinio pratico-valutativo è organizzato, ove si svolga al di fuori delle strutture universitarie, sulla base di protocolli d’intesa tra università e regione, stipulati ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. In attuazione dei predetti protocolli d’intesa le università stipulano accordi con le strutture del Servizio sanitario nazionale, per assicurare agli studenti in Medicina e Chirurgia l’accesso al tirocinio pratico-valutativo. Le università forniscono a ciascuno studente un libretto-diario che si articola in una parte descrittiva delle attività svolte e di una parte valutativa delle competenze dimostrate.
6. Il tirocinio pratico-valutativo si svolge per un numero di ore corrispondenti ad almeno 5 CFU per ciascuna mensilità e si articola nei seguenti periodi, anche non consecutivi: un mese in Area Chirurgica; un mese in Area Medica; un mese, da svolgersi non prima del sesto anno di corso, nello specifico ambito della Medicina Generale. Quest’ultimo periodo deve svolgersi presso l’ambulatorio di un medico di Medicina Generale avente i requisiti previsti dell’articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sulla base di convenzioni stipulate tra l’università e l’Ordine professionale provinciale dei Medici e Chirurghi competente per territorio.
7. La certificazione della frequenza e la valutazione dei periodi di cui al comma 5 avvengono sotto la diretta responsabilità e a cura del docente universitario o del dirigente medico, responsabile della struttura frequentata dal tirocinante, e del medico di Medicina Generale di cui al comma 5, che rilasciano, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate, ed esprimendo, in caso positivo, un giudizio di idoneità.
8. Il tirocinio pratico-valutativo è superato solo in caso di conseguimento del giudizio d’idoneità di cui al comma 7 per ciascuno dei tre periodi di cui al comma 6.”
Di fatti, se l’Art. 12 comma 1 del c.d. Decreto Legge “Sanità Calabria” divenisse pienamente operativo senza modifiche in sede di conversione in legge, potrebbe esserci il rischio di una errata interpretazione della normativa vigente (con rischio di ricorsi). Il Decreto Legge è una fonte di diritto superiore al regolamento ministeriale. Per tale motivo una norma come quella dell’art. 12 che entra in vigore successivamente al regolamento Fedeli, modificandone la disciplina sul tema dell’entrata in vigore dell’intero regolamento (art. 7 comma 2 del regolamento Fedeli) potrebbe essere anche interpretato nel senso interamente novativo di tutta la disciplina, non salvando l’art 7 comma 1, che prevede la validità anche dei tirocini pratico-valutativi.
Conseguenza di ciò potrebbe essere una lesione dell’interesse legittimo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti all’ultimo anno di medicina che avevano iniziato il tirocinio pratico- valutativo come previsto dal “regolamento Fedeli” e che ora non vedranno riconosciuto il loro lavoro ulteriore (che potrebbe aver ritardato anche la loro carriera universitaria rinunciando a dare degli esami o limitato la loro vita privata, magari rinunciando a lavori part-time per mantenersi gli studi).
La violazione dell’interesse legittimo, di fatti, porta con sé un danno che non è solo quello direttamente connesso alla perdita di una facoltà prima esistente e poi negata, ma anche il possibile danno da perdita di chance, concretizzatosi nelle differenti scelte di vita che il soggetto compie in virtù di quella facoltà che l’ordinamento prima gli riconosceva e poi ha improvvisamente deciso di negargli.

Per tale motivo è fondamentale intervenire con una specifica in sede di conversione che preveda la “salvezza” della norma di cui all’art 7 comma 1 del “Regolamento Fedeli”.
2. Ritorno alle due sessioni di esame annuale e all’incertezza sul quando.
Un’ulteriore elemento che deve sottolinearsi è quello inerente le sessioni d’esame previste dal “regolamento Fedeli”.

L’art. 4, comma 6 del predetto Regolamento prevede che:
“6. La prova dell’esame di Stato per l’abilitazione, che può essere organizzata anche in modalità telematica, si svolge in sessioni e con modalità stabilite annualmente con provvedimento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tre volte l’anno, nel mese di marzo, nel mese di luglio e nel mese di novembre.
Anche questa norma, con il DL Sanità Calabria, viene prorogata a partire dal mese di Luglio 2021, generando una incertezza sulle prossime sessioni di esame. In primis quella di Luglio 2019. Di fatto la disciplina prevista dal Regolamento 445/2001 (quello precedente al regolamento Fedeli, che tornerebbe ad essere vigente a causa della proroga del DL Sanità Calabria) all’art. 4, comma 3 affermava:
3. La prova scritta tiene conto degli obiettivi formativi qualificanti previsti dalla classe di laurea 46/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001 e si svolge due volte l’anno;”.
Pertanto, dalle 3 sessioni del regolamento Fedeli, previste in mesi specifici (marzo, luglio e novembre), si tornerebbe a due sessioni annuali (restringendosi così la possibilità dei neo-laureati di abilitarsi, con una sessione in meno), peraltro senza una calendarizzazione delle stesse in data certa (danneggiando anche tutte le persone che avevano organizzato la loro vita per poter svolgere la sessione di luglio o di novembre 2019).
Appare pertanto chiaro che ben avrebbe potuto il Governo procedere a una proroga delle sole modalità di esame, come anche avevamo proposto al MIUR con formale interpello presentato il 14 Marzo e nel quale proponevamo:
Di procedere alla modifica del Regolamento ex D.M. 58/2018, al fine di uniformare la disciplina delle modalità di svolgimento dell’esame di Stato a quelle del tirocinio e di garantire la parità di trattamento degli studenti dello stesso anno accademico, con una modifica che qui si propone a titolo esemplificativo e non vincolante:
All’art 7 comma due del D.M. 58/2018 successivamente alle parole “Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445, è abrogato, fatta eccezione per l’articolo 2 che continua ad applicarsi, a norma del comma 1, per due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento” sono inserite le parole “e per l’articolo 3 e 4 del decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445 che continuano ad applicarsi fino al mese di Marzo 2021, coincidente con la prima sessione di esame annuale.”.

3. Come agire?
In tal senso è evidente come l’azione immediata da proporre sarà quella di intervenire sul piano politico, proponendo, in sede di conversione del D.L. Sanità Calabria in Legge, uno o più emendamenti che restringano a tutti gli effetti la proroga alle sole modalità di svolgimento dell’Esame di Stato, senza inficiare il tirocinio pratico-valutativo e le tre sessioni previste all’art. 4 comma 6 del “Regolamento Fedeli”.

In particolare, sarebbe opportuno proporre il seguente emendamento, in sede di conversione:

Art. 12 – (Disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e sui medici di medicina generale) 1. Per consentire agli atenei una migliore organizzazione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, il termine di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58 decorre dalla sessione di esame del mese di luglio 2021, fatto salvo l’art. 4, comma 6 e l’art. 7, comma 1 del medesimo decreto. Alle prove di esame relative agli anni 2019 e 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445.”

Parallelamente, diffidare e mettere in mora il MIUR ad indire immediatamente l’Esame di Luglio 2019 e all’eventuale futuro ristoro di tutti i neo-laureati che non potranno vedere riconosciuto il periodo di tirocinio pratico-valutativo eventualmente svolto come disciplinato dal “regolamento Fedeli”.

Avv. Riccardo Bucci