Approvato anticipo pratica forense: da sogno a realtà!

by / Commenti disabilitati su Approvato anticipo pratica forense: da sogno a realtà! / 5190 View / 24 Febbraio 2017

Dopo anni di discussioni ed una lunga battaglia per rendere più equo e giusto questo percorso, finalmente, OGGI, abbiamo vinto: abbiamo il diritto di anticipare il semestre di praticantato forense per gli studenti e le studentesse di giurisprudenza, senza gli assurdi criteri di merito (con medie altissime) che erano stati proposti e che siamo riusciti a bloccare! Sicuramente ci sono diversi dettagli da migliorare, su cui ci batteremo in sede di recepimento nel corso di laurea, ma finalmente oggi il sogno è diventato realtà: il Presidente del Consiglio Nazionale Forense Avv. Andrea Mascherin e il Prof. Avv. Giovanni Lucchetti, Presidente della Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza hanno firmato la Convenzione Quadro Nazionale.
I requisiti di accesso per anticipare il semestre di praticantato sono elencati al comma 3 della convenzione:
“Può chiedere di essere ammesso all’anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea lo studente in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea purché abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell’Unione europea (IUS/14).”

Questa regola è per noi una vittoria importante, perchè a lungo ci siamo scontrati, in molti Consigli di Dipartimento e con gli scorsi presidenti delle due Associazioni nazionali, per ottenere che l’accesso all’anticipo del praticantato non avesse assurde selezioni in base alla media degli esami, che non rappresenta un criterio legittimo per valutare l’opportunità di uno studente di avviarsi alla professione forense. Ci batteremo in tutti i Consigli di Dipartimento affinché la norma venga applicata così com’è, senza alcuna penalizzazione di sorta, e letteralmente. Il termine “in regola”, infatti, dev’essere interpretato nella migliore e più giusta delle accezioni, quale condizione di regolarità amministrativa, sul pagamento delle tasse e rispetto delle propedeuticità, e non quale status di “studente in corso” che ha una sua denominazione tecnica qui non menzionata.

Una cosa che consideriamo grave è che la convenzione non preveda un limite massimo di ore di svolgimento del tirocinio, sottolineando solo il limite minimo di 12 ore settimanali. Riteniamo che sia sempre necessario tutelare i praticanti da forme di sfruttamento gratuito a cui troppo spesso vanno in contro, e l’inserimento di un limite massimo di ore sarebbe un passo in avanti per il contrasto di questi fenomeni.
E’ stato inserito, però, l’obbligo del professionista presso cui si svolge il tirocinio a garantire il carattere realmente formativo del tirocinio, “privilegiando il suo coinvolgimento nell’assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.”. E’ possibile inoltre, in accordo con il professionista e il tutor accademico, individuare specifiche materie o questioni sulle quali effettuare approfondimenti e ricerche, utili anche all’elaborazione della tesi di laurea.
La convenzione poi prevede che il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre può essere ridotto da venti a dodici, così da non impedire il prosieguo degli studi.
Un elemento importante da registrare riguarda l’eventualità che lo studente non si laurei in sette anni, infatti in questo caso è possibile richiedere per sei mesi la sospensione dal tirocinio superato il quale però il tirocinio va ripreso, pena la perdita dei mesi di tirocinio già acquisiti e l’obbligo di reiscriversi al registro dei praticanti.
Al termine del semestre anticipato di tirocinio, infine, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista e dal tutor accademico.

Ora che la convenzione quadro è stata finalmente firmata dovremo immediatamente ottenere il recepimento dai Consigli di Dipartimento, ottenendo che siano inserite maggiori tutele sul rispetto del ruolo formativo del tirocinio forense, e di contrasto ai tanti casi di sfruttamento dei tirocinanti.

Qui il testo completo della Convenzione