Riordino delle classi di concorso. Il nostro parere alla Commissione Cultura

by / Commenti disabilitati su Riordino delle classi di concorso. Il nostro parere alla Commissione Cultura / 3322 View / 18 Novembre 2015

Parere in merito all’atto 220 della Commissione Cultura della Camera sul riordino delle classi di concorso dell’insegnamento secondario.

Riteniamo positivo l’avvio del riordino delle classi di concorso dell’insegnamento secondario, in quanto è necessario adeguare i criteri di accesso all’insegnamento all’ attuale ordinamento dei titoli universitari.

Come nota di metodo si ritiene corretto sottolineare che non aver svolto una consultazione preventiva con le organizzazioni sindacali resta un punto manchevole di questo nuovo regolamento, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello della comprensione delle reali necessità del mondo della scuola.

Si riscontra con favore l’inserimento, tra i titoli d’accesso necessari per accedere alle classi di concorso, della quasi totalità delle lauree magistrali che venivano escluse dall’accesso all’insegnamento, da noi segnalate; è tuttavia grave il mancato inserimento della Laurea Magistrale 76 (“Scienze economiche per l’ambiente e la cultura”), che non è stata inserita tra i titoli d’accesso della nuova tabella. Si ritiene necessario l’inserimento di tale laurea magistrale tra i titoli d’accesso per le classi di concorso relative alle materie artistiche ed economiche.

Si ritiene molto critica la scelta di applicare il nuovo regolamento fin dal concorso che sarà bandito dal Miur entro l’anno 2015. Questo cambiamento rischia infatti di svantaggiare i concorrenti, i quali hanno costruito il loro percorso formativo a partire dal regolamento precedente. Riteniamo altresì che il presente regolamento non risulti tutelante per i docenti già in graduatoria; la relazione tecnica fornita dall’amministrazione assicura che coloro che sono iscritti alle graduatorie saranno tutelati proprio dall’allargamento delle classi di concorso, ma questo non è ritenuto sufficiente poiché per molti corsi di laurea l’accesso alle classi allargate è vincolato al conseguimento di un alto numero di crediti sovrannumerari.

L’accorpamento di alcune classi di concorso del vecchio ordinamento e l’accesso ad esse tramite più corsi di laurea mediamente, se comporta da un lato una minore rigidezza nelle classi, d’altro canto le rende meno omogenee, richiedendo a chi vi accede competenze anche molto eterogenee tra loro.

L’obiettivo dichiarato con cui viene fatta questa operazione è quello di favorire l’assorbimento dei docenti dalle graduatorie provinciali, riducendo quindi gli esuberi di personale. Riteniamo che tale obiettivo da un lato debba essere perseguito anche tramite una riflessione sul reale fabbisogno di personale della scuola pubblica, dall’altro non possa essere assunto come principio ispiratore della modifica di questo regolamento, altrimenti il rischio è quello di non dare un effettivo peso alle ricadute sulla didattica che questa operazione può comportare.

Tale rischio si evince dalla relazione tecnica dell’Amministrazione, che evidenzia come unico indicatore della riuscita di questa nuova impostazione delle classi di concorso l’abbassamento del numero degli esuberi e l’efficientamento del ricambio di personale. Non si propone quindi alcun punto di verifica rispetto alla qualità degli insegnamenti impartiti con il nuovo sistema.

Nell’ottica di riduzione della spesa sta anche la possibilità di effettuare prove comuni ad alcune classi di concorso. Sarebbe utile, da parte dell’Amministrazione, specificare come si sostanziano queste prove, poiché bisogna evitare il rischio che si riduca la coerenza della selezione con gli obiettivi didattici della specifica classe di concorso.

Analizzando le tabelle relative al nuovo regolamento si evince dunque come il nuovo sistema di accesso alle classi di concorso valorizzi i crediti conseguiti nei diversi settori scientifici disciplinari piuttosto che il corso di studi specifico, rendendo in taluni casi necessario il loro conseguimento oltre il normale ciclo universitario. Sebbene questi interventi abbiano il pregio di rendere l’accesso alle classi di concorso più flessibile, al contempo si riscontra in alcuni casi la mancanza di coerenza tra il percorso di studi e le materie che il futuro docente dovrà insegnare. Infatti, vediamo il rischio che gli ulteriori crediti formativi richiesti per accedere ad una classe di concorso, non facendo parte del percorso universitario intrapreso, determinino una formazione frammentata e poco coerente nella disciplina scelta. Inoltre la relazione tecnica dell’Amministrazione specifica come i crediti in eccesso siano ricavati dalle tabelle del DM num 22 del 2005 il quale però, come sottolineato dall’Amministrazione stessa, è profondamente manchevole rispetto ai nuovi percorsi universitari, da cui proprio l’esigenza di rivedere i settori concorsuali.

Inoltre l’attuale sistema di conseguimento dei CFU aggiuntivi prevede in molte università che essi siano a completo carico della studente, indipendentemente dalle sue condizioni economiche. L’attuale bozza di riordino delle classi di concorso, rese più ampie e con il  requisito di crediti aggiuntivi per l’accesso, comporterà quindi un ulteriore aggravio economico per gli aspiranti insegnanti col rischio aumentare le disparità nei confronti di chi non può permettersi il completamento della formazione richiesta. Il sistema va quindi anche riformato nella direzione della gratuità del conseguimento di eventuali crediti aggiuntivi o almeno dell’introduzione di opportuni e necessari contrappesi per gli studenti con redditi bassi.

Sottolineamo altresì alcuni casi specifici in qui il presente regolamento mostra delle lacune o necessita delle correzioni

  1. i laureati in Ingegneria gestionale (LM31) non attengono l’accesso alla nuova classe A-36 (Scienze e tecnologie della logistica) pur avendo sostenuto l’esame di Logistica durante i loro studi accademici. Inoltre essi sono ammessi alle nuove classi A-33 e A-43 (Scienze e tecnologie aeronautiche e nautiche) solo se in possesso di titoli aggiuntivi alla laurea (diploma aeronautico, diploma di aspirante capitano di lungo corso, diploma di istituto tecnico navale);

  2. i laureati in Chimica e tecnologie farmaceutiche (LS14), sono esclusi dalle classi di Matematica e scienze (nuova A-28, ex A059) e Scienze naturali (nuova A-50, ex A060);

  3. la Laurea in Biotecnologie mediche (LM9) risulta per legge equipollente a quella in Biologia (LM6) (Decreto Interministeriale 26 aprile 2005 di rettifica del D.I. 13 ottobre 2004; Decreto Interministeriale 9 luglio 2009): eppure ai biotecnologi non è consentita l’iscrizione alla nuova classe A-31 (Scienze degli alimenti; ex A057);

  4. le Lauree specialistiche e magistrali in Biotecnologie Industriali (rispettivamente 8/S e LM8) e le Lauree specialistiche e magistrali in Biotecnologie Agrarie (rispettivamente 7/S e LM7) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici risultano equipollenti alla Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (ai sensi del D. I. 09/07/2009 pubblicato su G. U. 07/10/2009 n. 233): eppure, a differenza di quest’ultimo corso di Laurea, non ottengono l’accesso alla nuova classe A-34 (Scienze e tecnologie chimiche; ex 013);

  5. ai laureati in Antropologia Culturale e Etnologia (LM1 o LS1) è invece consentito l’accesso a diverse cdc utili per l’insegnamento dell’Italiano, del Latino, della Storia, della Geografia, della Storia dell’Arte e del Greco, ma resta preclusa la nuova classe A18 (ex A036), ovvero Filosofia e Scienze Umane, unica utile per l’insegnamento dell’Antropologia nel triennio del Liceo delle Scienze Umane. Probabilmente questo paradosso può essere collegato al fatto che questa laurea è di relativamente recente attivazione e pertanto dalla sua nascita ad oggi nessuno ha razionalmente pensato a come collocarla e quindi è stata sommariamente accomunata ad altre lauree di area umanistica senza considerarne l’aspetto specializzante. Analogamente dalla stessa cdc è esclusa la laurea in Teorie della Comunicazione (LM92) che verte su discipline semiotiche, mentre sono ammesse LM59 – Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità e LM93 – Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education. Inoltre è ritenuto inadeguato che fra i requisiti per la cdc A18 non vi sia anche un esame obbligatorio nel settore scientifico disciplinare di Antropologia (M-DEA/01);

  6. dalla stessa cdc A18 è esclusa la laurea in Teorie della Comunicazione (LM92), mentre sono ammesse le affini Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (LM59) e Teorie e metodologie dell’e-learning e della media educatione (LM93).

Nella bozza della tabella manca inoltre una regolamentazione degli esami di Glottologia e Linguistica Generale: l’esame annuale di Glottologia dei corsi di Laurea in Lingue e letterature straniere del vecchio ordinamento ancora oggi non è considerato idoneo dagli u.s.p. e dai Dirigenti Scolastici per l’accesso alle cdc A045/46:

Si segnalano inoltre alcuni accorpamenti mancati come nel caso delle classi A-22 e A-12 (ex A043 e A050: rispettivamente Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media e Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado), che presentano ancora una disuguaglianza nei requisiti di accesso mentre a parere degli intervistati i requisiti andrebbero unificati: questo in considerazione del fatto che per i due cicli TFA appena trascorsi, queste due classi erano sempre accorpate nella fase concorsuale, e spesso anche durante i corsi veri e propri. Per la A-22 (ex A043) si richiedono 12 CFU nel settore L-LIN/01 (Linguistica generale), non richiesti per la A12 (ex A050); viceversa per la A12 sono richiesti 12 CFU in L-FIL-LET/04 (Linguistica italiana), che non servono invece per la A-22. Poichè sinora ai laureati candidati al TFA “43/50” sono stati richiesti i crediti aggiuntivi per entrambe le cdc, sarebbe dunque logico unificare i criteri di accesso alle due classi.

LINK – Coordinamento Universitario

Atto 220     Parere del Consiglio di Stato e della conferenza unificata